Articolo 54 N.C.d.S.
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi dopera per
ladeguamento delle infrastrutture stradali
| 1. | Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto
di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri:
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette alluso o al trasporto delle cose stesse;
e)
trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per
trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dallessere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dallessere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col
ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione duso delle attrezzature
stesse;
h) aautotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una
motrice. Ai soli fini della applicazione dellart. 61, commi 1 e 2, costituiscono ununica unità gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono
superate le dimensioni massime di cui allart. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus
composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione
dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in
officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e allalloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) amezzi dopera:
veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dellattività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nellart. 62 e non superiori a quelli di cui allart.
10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nellart. 61. I mezzi dopera devono essere, altresì,
idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
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| 2. | Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono
muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
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N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LIMITAZIONI
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